Finalmente il Fondo Polizze Vita che Tutela gli Investitori

Perché serve un Fondo tutela per le polizze vita

La crisi di Eurovita nel 2023 e di Fwu Life (Lussemburgo/Austria) ha scoperchiato un problema noto ma poco attrezzato: la tutela dei clienti in caso di insolvenza delle compagnie vita. Nonostante la severa vigilanza di Solvency II, tali eventi hanno dimostrato la fragilità del sistema e la necessità di strumenti supplementari di protezione per investimenti ed investitori.

Di fronte a questi casi—dove clienti hanno rischiato di perdere capitale e rendita—la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un vero e proprio Fondo di garanzia per le polizze vita (o “fondo salva‑polizze vita”), che entra ora nella fase operativa .

Il fondo mira a garantire fino a 100.000 € per ciascun avente diritto, analogamente alla garanzia sui depositi bancari (FGD), ma applicato al ramo vita delle assicurazioni . Questo garantisce una doppia funzione: protezione del risparmio dei contraenti, e contemporaneamente una maggior stabilità generale del mercato assicurativo.


2. La base normativa: Legge di Bilancio 2024, commi 113–122

L’istituzione del fondo è disposta dall’art. 1 commi 113–122 della Legge di Bilancio 2024, che ha modificato il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), aggiungendo un nuovo Capitolo dedicato al Fondo di garanzia dei rami vita .

Soggetti obbligati

  • Compagnie assicurative italiane autorizzate nei rami vita.
  • Intermediari iscritti al RUI, se hanno raccolto o intermediato premi vita per almeno 50 milioni di euro l’anno.
  • Succursali extracomunitarie italiane, a meno di coperture equivalenti all’estero .

Finalità

  • Intervenire in caso di liquidazione coatta amministrativa delle compagnie aderenti.
  • Rimborsare prestazioni protette (indennizzi, capitali, rendite) fino a 100.000 € per avente diritto, SALVO per alcune categorie di prodotti (es. pensionistici) dove il limite può non valere ).
  • (Se previsto dallo statuto) consentire anche interventi preventivi per crisi imminenti, o supportare operazioni di cessione di rami d’azienda, se conveniente rispetto al costo diretto del rimborso (GoP).

Dotazione finanziaria

  • L’obiettivo è di raggiungere progressivamente una dotazione pari ad almeno lo 0,4% delle riserve tecniche vita arretrate delle imprese aderenti, da conseguire entro il 31 dicembre 2035 (con possibile proroga) .
  • In prima fase, le compagnie verseranno contributi pari allo 0,4 per mille delle riserve tecniche vita, mentre gli intermediari verseranno lo 0,1 per mille (su riserve o premi intermediati secondo la categoria) .

Governance e vigilanza

  • Un collegio promotore (nomina ministeriale entro 45 giorni dall’entrata in vigore) predisporrà lo statuto e convocherà l’assemblea istitutiva.
  • Un comitato di gestione provvisorio, in attesa dello statuto definitivo, inizierà l’operatività.
  • L’IVASS è l’autorità vigilante, approva lo statuto, impone sistemi di controllo, richiede stress test quinquennali alla struttura del Fondo, e segnala al Fondo imprese in difficoltà .

3. Entrata in vigore e finanziamento iniziale

Secondo informazioni recenti (LinkedIn e Milano Finanza), il Fondo è già operativo con una dotazione iniziale di circa 300 milioni di euro, destinata a salire fino a 3 miliardi di euro in 10 anni (LinkedIn).

Questo patrimonio consente una risposta tempestiva, analogamente al sistema bancario, ma introdotto per il ramo vita. Un po’ come avere l’ombrello assicurativo quando piove sul capitale investito nei contratti vita.


4. Cosa copre esattamente il Fondo?

Prestazioni protette

Sono coperte le prestazioni garantite dai contratti vita: capitale, rendita, indennizzo. In caso di liquidazione coatta, il Fondo rimborsa gli aventi diritto fino a 100.000 € ciascuno. Il limite non si applica a prodotti legati alla previdenza (rami II–V) per cui la disciplina prevede eccezioni .

Prestazioni non protette

  • Prodotti vita non inclusi nei rami coperti, oppure contratti strutturati che prevedono prestazioni non standard.
  • Possibili esclusioni se l’impresa aderente non ha sottoscritto il Fondo o è espulsa (con revoca dell’autorizzazione).

Interventi preventivi

  • Previsti dallo statuto: supporto finanziario a compagnie in situazione di crisi potenziale, purché il costo previsto sia inferiore a quello del rimborso diretto.
  • Possibilità di garanzie su cessione di portafoglio o ramo aziendale, che siano più vantaggiose rispetto all’intervento post-dissesto.

5. Modalità di contribuzione e accantonamento: impatti economici

Calcolo contributi

  • Compagnie: contributo proporzionato all’ammontare delle riserve tecniche vita e al profilo di rischio aziendale, rappresentando almeno l’80% della contribuzione totale.
  • Intermediari: contributi proporzionati alla raccolta premi vita intermediata e ai ricavi generati, con un tetto massimo del 20% della contribuzione complessiva ).

Costi per imprese e intermediari

  • In fase iniziale: 0,4‰ per le compagnie e 0,1‰ per gli intermediari.
  • Nel tempo, le quote varieranno in base al rischio, alla dimensione e ai requisiti patrimoniali.
  • L’IVASS può concedere sospensioni temporanee (fino a 12 mesi e rinnovabili) se il contributo compromettesse la solvibilità o la liquidità dell’impresa/intermediario .

6. Governance, controlli ed efficacia operativa

Struttura del Fondo

  • Statuto e organi: definiti dal collegio promotore e approvati dall’assemblea iniziale.
  • Assetti organizzativi: strutture interne, sistemi di controllo, procedure operative, stress test ogni 5 anni.
  • Comitato gestionale provvisorio: già in azione durante la fase transitoria .

Ruolo dell’IVASS

  • Approvazione dello statuto.
  • Vigilanza sul corretto funzionamento.
  • Comunicazione tempestiva al Fondo delle criticità rilevate nelle imprese aderenti.
  • Possibilità di emanare disposizioni attuative.

In caso di mancata adesione o esclusione, l’IVASS revoca l’autorizzazione all’attività nei rami vita o cancella l’intermediario dal RUI.


7. Esempi pratici: scenari di intervento

Caso Eurovita (2023)

  • Compagnia sottoposta a amministrazione straordinaria.
  • I clienti rischiavano blocco del capitale e delle rendite.
  • Il nuovo fondo avrebbe coperto fino a 100.000 € per persona, attenuando effetti negativi e panico sui contraenti.

Futuro caso di liquidazione

Immaginiamo un fondo vita medio‑piccolo con 400 milioni di riserve tecniche. Il fondo, non raggiunto il livello‑obiettivo, può intervenire direttamente con risarcimenti o garanzie. In caso di suicidio di una compagnia in liquidazione, garantisce i contraenti entro il plafond previsto.

Intervento preventivo

Se una compagnia presenta segnali di rischio ma c’è ipotesi di cessione o ristrutturazione (ad esempio, raggruppamento di portafogli), il Fondo può offrire garanzie o liquidità temporanea se è più conveniente rispetto al costoso default.


8. Criticità, limiti e proposte di miglioramento

Un tetto forse basso (100.000 €)

Il limite di 100.000 € può tutelare investimenti retail ma lasciar fuori posizioni più elevate o polizze vita di risparmio-investimento con capitale più alto.

Ambito applicativo limitato

  • L’esclusione dei rami II–V (previdenziali/pensionistici) crea una differenza tra protezione legata al risparmio vs pensione.
  • Le succursali extracomunitarie potrebbero non rientrare completamente, se operative in Paesi con garanzie non equivalenti .

Governance e trasparenza

  • Sono richiesti stress test ogni 5 anni, ma manca una trasparenza chiara sulle regole attuariali e sui criteri di contribuzione.
  • L’informativa precontrattuale (modulo IVA risultati, solvibilità) resta cruciale: occorre che il cliente sia informato del funzionamento del Fondo e del suo impatto potenziale sulle scelte assicurative (We Wealth).

Raccomandazioni

  • Estendere la copertura anche ai rami previdenziali o rivedere i limiti per grandi patrimoni.
  • Riservare maggiore trasparenza nei criteri di calcolo rischio/contributi.
  • Standardizzare l’informativa verso il cliente: inserire chiara spiegazione sul Fondo nei materiali pre‑contrattuali.

9. Impatti sul mercato assicurativo e sul contraente

Effetti sul mercato

  • Aumento dell’affidabilità percepita: le compagnie italiane (e gli intermediari rilevanti) dovranno aderire, aumentando la fiducia dei risparmiatori.
  • Rischio di aumento dei costi (caricamenti) per trasferire il costo del Fondo nelle polizze, specie in quelle vendute da intermediari con volumi elevati.
  • Competitor extracomunitari potrebbero essere svantaggiati se non coperti da garanzie equivalenti.

Impatti sul contraente

  • Già titolari di polizza vita a gestione separata o unit-linked con capitale contenuto troveranno una tutela reale.
  • Chi ha polizze vita di entità superiore ai 100.000 € rimane esposto alla perdita del capitale eccedente, se la compagnia è insolvente.
  • Il rispetto dell’informativa e la consulenza diventeranno elementi chiave: al contraente serve capire il valore del suo investimento vs potenziale rimborso limitato.

Fondo Polizze Vita che Tutela gli Investitori
GIORGIA MELONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

10. Conclusione: un passo avanti, ma con margini di evoluzione

Il nuovo Fondo di garanzia per le polizze vita è indubbiamente un passo avanti importante nel proteggere gli investitori/contraenti retail in Italia. Con una dotazione iniziale di 300  milioni e l’obiettivo di arrivare a 3 miliardi nel corso dei prossimi 10 anni, offre una protezione significativa (We Wealth, LinkedIn).

Tuttavia, il modello presenta limiti operativi, soprattutto per soglie elevate, ambiti previdenziali esclusi e mancanza di trasparenza sul calcolo del rischio. La governance, affidata all’IVASS, è importante, ma serve un dialogo aperto sul funzionamento dei contributi e le scelte attuariali.

Sicuramente un segnale positivo per i consumatori ma che poi con il tempo andrebbe rafforzato.

Autore

  • massimiliano biagetti

    Fondatore di Economia Italiacom e Finanza Italiacom è divulgatore finanziario e trader.