MPS Condannata a Risarcire gli Obbligazionisti Subordinati – 4% del titolo

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1423/2024 del 6 agosto 2024, ha ribaltato la sentenza del 2021 del Tribunale di Pisa, schierandosi pienamente dalla parte degli investitori che detenevano obbligazioni subordinate MPS (Monte dei Paschi di Siena).

Tali obbligazioni erano state convertite in azioni per salvare la banca. Inizialmente, nel 2018, gli investitori si erano rivolti al Tribunale di Pisa, che aveva emesso sentenza favorevole alla banca. Tuttavia, in appello contro tale sentenza, la Corte d’appello ha riconosciuto il diritto degli investitori al risarcimento delle perdite subite.

La sentenza ha sottolineato che i consulenti della banca non avevano informato adeguatamente gli investitori sulla natura subordinata delle obbligazioni MPS.

Questa omissione è stata ritenuta una violazione significativa del dovere, portando la corte a concedere un risarcimento agli investitori interessati. La decisione segna uno sviluppo significativo nella controversia in corso tra MPS e i suoi clienti sulla cattiva gestione delle informazioni sulle obbligazioni e la loro successiva conversione in azioni.

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 1423/2024 del 6 agosto 2024, ha ribaltato la sentenza del 2021 del Tribunale di Pisa, schierandosi pienamente dalla parte degli investitori che detenevano obbligazioni subordinate MPS (Monte dei Paschi di Siena).

La Corte ha ricostruito la vicenda dei possessori di obbligazioni subordinate di Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), i cui investimenti sono stati trasformati in azioni ordinarie a causa del meccanismo del “Burden Sharing.” Questa sentenza è significativa perché definisce i criteri per determinare la perdita subita dai risparmiatori e il conseguente risarcimento loro dovuto. Molti clienti, incerti sul da farsi, hanno mantenuto le azioni in portafoglio, aggravando così le perdite subite.

Il caso coinvolge numerosi risparmiatori che avevano acquistato obbligazioni subordinate di MPS nel 2011, presentate dalla banca come obbligazioni ordinarie. Tuttavia, in seguito alla crisi dell’istituto, il “burden sharing,” previsto dalla normativa comunitaria, ha imposto solo ai titolari di obbligazioni subordinate la conversione dei loro titoli in azioni, il cui valore è rapidamente diminuito.

La Corte d’appello ha ritenuto che l’intermediario non è riuscito a dimostrare di aver fornito informazioni specifiche sulla natura subordinata delle obbligazioni, elemento critico che incide sulle caratteristiche dello strumento finanziario. Inoltre, la Corte ha rilevato l’assenza di qualsiasi profilazione del cliente e ha evidenziato che l’investimento era inadeguato a causa della sua incoerenza con l’esperienza dichiarata dai clienti. Tali conclusioni hanno portato la Corte a concludere che l’intermediario aveva commesso una grave violazione degli obblighi informativi previsti dal Testo Unico Bancario (TUB) e dalla normativa Consob.

Un aspetto importante della decisione della Corte d’Appello di Firenze è stato il calcolo del danno, che è stato determinato nel modo più favorevole all’investitore. Il danno è stato calcolato come differenza tra il valore di acquisto dei titoli (al netto delle cedole incassate) e il loro valore di mercato al momento della sentenza del tribunale, anziché alla data di conversione. Questo approccio ha consentito ai clienti di ricevere un risarcimento completo per le azioni da loro mantenute per tutta la durata del procedimento, che hanno perso oltre il 99% del loro valore. Il prezzo ufficiale delle azioni era di 4,39 € per azione; tuttavia, è essenziale considerare che il 15 settembre 2022 un’assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di accorpare le azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA nel rapporto di una nuova azione ordinaria ogni 100 azioni esistenti.

Autore

  • massimiliano biagetti

    Fondatore di Economia Italiacom e Finanza Italiacom è divulgatore finanziario e trader.