Il fenomeno del prestito tra privati non è affatto una realtà remota nella nostra società: i dati elaborati da Doxa, alcuni mesi fa, parlano di una cifra che si aggira attorno ad Eur 1000 milioni di prestito tra amici, parenti, conoscenti etc.
Una cifra degna di considerazione, e che (può) fa concorrenza ai prestiti erogate dagli intermediari finanziari.
Ma cosa bisogna sapere a tal proposito? Proviamo ad indagare.
Il prestito tra privati
La famiglia, l’ amicizia, e/o altro genere di legame sono canali finanziari da non trascurare. Capita molto spesso che il prestito si formalizzi, addirittura, senza una vera propria forma contrattuale, ma solo sulla base di un forte legame fiduciario, ed un semplice accordo verbale.
È bene sapere che ogni volta che si concretizza un’ operazione di prestito soldi tra privati, si conclude un contratto vero e proprio, pur di fronte ad una stipula solo orale.
Volendo essere più tecnici, si parla di conclusione di un contratto di mutuo, anche se l’ accezione piena di tale termine è sovente riservata ai legami con l’ acquisto di una casa ed una banca. Giuridicamente, un contratto di mutuo non richiede una forma scritta, sebbene la Corte di Cassazione abbia precisato con sentenza n. 180/2018 che l’ esistenza di un contratto di mutuo non si può semplicemente desumere dalla dazione di assegni bancari, o denaro, per la conclusione dell’ operazione di prestito.
Tenendo presente quanto sopra (assenza di tassativa forma scritta, e precisazione della Corte di Cassazione), possiamo però consigliare, alle controparti, la stesura di una scrittura privata (con o senza autentica e registrazione)al fine di dissipare futuri contrasti futuri: il legame fiduciario di un prestito tra privati è la sostanza, ma il tempo lo può benissimo deteriorare. Prevenire ogni contrasto è utile ad entrambe le parti, pur a fronte di stretta parentela.
Con l’ utilizzo della scrittura privata, semplice ma utile, si ha la prova concreta del prestito tra mutuante (concedente), e mutuatario (ricevente). Sorge spontaneo il quesito del perché, allora, una banca chieda per la concessione di un mutuo la sussistenza di un atto notarile. Molto semplicemente la banca tutela sé stessa ottenendo: con l’ atto notarile si perfeziona un titolo esecutivo funzionale al recupero del dovuto in caso di mancato pagamento (la banca non ha col cliente alcun legame di amicizia/parentela etc.).
Ciò non toglie che anche tra privati, ci si voglia tutelare appositamente assoggettando il contratto di prestito ad apposita registrazione notarile: fiducia sì, ma con prudenza.
Capita, sovente, che cifre di denaro vengano donate tra privati (vedasi legami familiari): in tal caso la presenza del notaio non è necessaria di fronte a cifre modeste. Risulta necessaria qualora l’ importo donato sia rilevante rispetto al patrimonio del donante, con tutte le questioni giuridiche che si aprono (contestazioni successorie in primis).
Prestiti tra privati: interessi sì, interessi no
In un contratto di mutuo, o prestito di denaro, la presenza degli interessi da pagare non è ipotesi tassativa: il contratto di mutuo può sussistere benissimo anche in forma gratuita, anziché onerosa (corresponsione periodica di interessi convenuti).
È bene sapere che la legge italiana non precisa alcunché in tema di entità degli interessi: vi è piena libertà delle parti sulla scelta del tasso di interesse, fermo il limite dell’ usura (tasso soglia) dove esiste una determinazione periodica ufficiale in merito.
Qualora, inoltre, il prestito di denaro si realizzi con l’ accredito di un bonifico al beneficiario, è bene che si scriva nella causale “erogazione di prestito denaro fruttifero, o non”, al fine di dissipare ogni possibile contestazione.
La famiglia italiana, pilastro della società come si suole dire, è solita concedere prestiti ai suoi componenti senza richiedere il pagamento di interessi. Il contratto di mutuo posto in essere è una modalità di auto tutela interna alla famiglia verso componenti in difficoltà.
È bene considerare che, in ogni caso, ogni movimentazione di denaro (banca, prelievo contante, etc.) tende a non sfuggire più ai controlli fiscali. Quali accortezze prendere per non relazionarsi col Fisco anche in tal caso?
Un possibile suggerimento è quello di cautelarsi perfezionando il contratto di prestito tramite bonifico bancario, e utilizzo di una causa espressa.
Inoltre, se il ricorso al notaio pare essere eccessivo, è bene redigere una scrittura privata tra i componenti della famiglia interessata dall’ operazione di prestito.
Accortezze tecniche con un prestito tra privati
In ambito di causale del bonifico, per la concessione del prestito, consideriamo come per somme superiori ad Eur 3000,00 vige l’ obbligo di utilizzare strumenti tracciabili: bonifico appunto, o assegno (bancario/circolare sempre non trasferibile – nel 2016, con la legge di Stabilità, si variò il limite di Eur 1000,00 ad Eur 3000,00 per l’ obbligo di tracciabilità).
Anche se non richiesto, è bene, sempre, utilizzare forme tracciabili di movimentazione del denaro anche in caso di somme inferiori ad Eur 3000,00 al fine di dissipare ogni contrasto col Fisco, o con controlli occasionali di enti deputati alla verifica della movimentazione di denaro.
Quale la forma di causale più corretta per un bonifico a fronte di un prestito tra privati? Semplicemente, come già detto sopra, si può utilizzare la voce “concessione prestito fruttifero, od infruttifero”, ed una motivazione, ad esempio “prestito per aiuto economico”. Chiarezza forse superflua, ma necessaria.
L’ occhio del Fisco nei prestiti tra privati
Di come il Fisco sia divenuto una sorta di “grande fratello” ne siamo tutti consapevoli, specie a fronte di movimentazioni di denaro.
Grazie alla tecnologia, ed ai controlli telematici, il Fisco riesce filtrare alcune operazioni che possono dare adito a sospetto nei confronti di un privato. Esempio: un soggetto a reddito medio basso che procede all’acquisto di un’ auto di alto valore, a fronte di un prestito concesso tra privati. Questa è senz’ altro un’ operazione che il Fisco considera come sospetta, in riferimento al reddito del soggetto interessato, e diventa arduo, talvolta, spiegare che potrebbe trattarsi di una scelta motivata da legami familiari che ha reso possibile l’ acquisto di un’ auto di un certo valore con la concessione di un prestito infruttifero.
Essendo il Fisco divenuto molto aggressivo, e considerando che l’ onere della prova di assenza di operazioni sospette spetta al singolo, è bene che se un’ operazione viene fatta grazie ad un prestito tra privati, o vuoi una donazione, vi sia un documento (scrittura privata almeno) che attesti la fonte di provenienza del denaro oggetto di controllo. Inoltre, è bene che l’ atto di prestito sia soggetto ad una data certa: con tale termine si intende una scrittura privata, ad esempio, che rechi una data certificata (la forma più semplice è l’ apposizione di un timbro datario postale con una spesa veramente minima). Tali accortezze possono risparmiare tempo, ed evitare dissapori con il Fisco. Altre modalità per certificare la sussistenza di esistenza di un’ operazione di prestito tra privati possono essere costituite da una scrittura privata oggetto di raccomandata a.r., oppure una registrazione presso l’ Agenzia delle Entrate (bollo Eur 16,00 ogni quattro facciate del contratto).
Per la registrazione presso l’ Agenzia delle Entrate bisogna pagare anche un’ imposta di registro pari al 3% sull’ importo del prestito pagabile entro 20 giorni dalla firma del contratto.
Forse può sembrare un eccesso di formalismo i dettagli forniti, specie se si considera un prestito di denaro tra familiari, eppure prevenire è meglio che curare come si dice.
Ultimo accenno al rimborso del prestito tra privati: che fare se il privato non rimborsa quanto dovuto alla controparte come pattuito?
Abbiamo parlato sopra della sussistenza di un contratto, di mutuo a forma scritta, o orale, ma tale è la tipologia.
A fronte di un mancato pagamento delle rate convenute, è possibile esercitare azione esecutiva nei confronti della controparte inadempiente, ricordando la necessità dell’ intervento di un legale se la composizione bonaria non è possibile, e di come un contratto di mutuo con registrazione notarile rappresenti già di per sé un titolo esecutivo utile per il recupero del dovuto.
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